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Il fair value trova la deroga

di Mauro Bini

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Martedí 14 Ottobre 2008

Sarà stato perché i membri dello Ias Board avevano ben chiaro il clima politico ostile in ambito europeo al fair value accounting (già emerso per voce dei capi di Stato e di governo a Parigi e riaffermato con forza all'Ecofin); sarà stato perché anche il Fas Board (omologo organismo statunitense) è intervenuto d'urgenza nel week end approvando un'interpretazione del discusso Sfas 157 (Fair value measurement); comunque sia, ieri, in poco meno di un'ora, lo Iasb ha deciso a larga maggioranza (11 membri a favore e solo 2 contrari) un emendamento allo Ias 39 che consente di ridurre l'ambito di applicazione del fair value alle attività finanziarie illiquide. Il 13 ottobre 2008 verrà così ricordato dai contabili come il giorno del definitivo riconoscimento di quello che la stampa anglosassone ha battezzato il «mark-to-market fiasco».

Eccezione al fair value
Il provvedimento deciso ieri annulla, al verificarsi di circostanze eccezionali, un caposaldo dello Ias 39: il divieto a trasferire le attività finanziarie (sia titoli sia loans & receivables, con la sola esclusione dei derivati) dalla categoria fair value through profit and loss ad altra categoria (che preveda la contabilizzazione al costo o al costo ammortizzato).
Sulla base del nuovo provvedimento, il costo coincide con il fair value dell'attività finanziaria alla data di trasferimento da una classe all'altra. Perdite e guadagni precedenti non sono considerati. Eccezionalmente (per rendere operante il principio già dalla terza trimestrale dell'anno in corso) è previsto che in fase di prima applicazione la data di contabilizzazione del trasferimento delle attività finanziarie sia il 1° luglio 2008. Ogni riclassificazione effettuata dopo il 1° novembre dell'anno in corso avrà invece effetto contabile da quando sarà presa la decisione di riclassificazione.

Le condizioni
Le attività trasferite e contabilizzate al costo sono naturalmente assoggettate a impairment test solo quando è presumibile che il fair value corrente (in particolare, il fair value al 30 settembre 2008) non possa recuperare il costo (corrispondente, come detto, al fair value del 1° luglio 2008, che costituisce il deemed cost per il nuovo emendamento). Vi è presunzione di questo al verificarsi di tre circostanze:
- il protrarsi del periodo di tempo nel quale il fair value si mantiene inferiore al costo;
- le deteriorate condizioni finanziarie e le prospettive a breve termine dell'emittente;
- l'impossibilità da parte del soggetto che detiene l'attività finanziaria di mantenerla in portafoglio per un sufficiente periodo di tempo, così da consentire un recupero del fair value al di sopra del costo. Infine, per le attività iscritte al costo ammortizzato ogni eventuale revisione incrementativa dei flussi di cassa attesi dall'attività finanziaria concorre a rideterminare il tasso effettivo di interesse alla data della revisione della previsione anziché a modificare il valore contabile dell'attività.

Procedimento d'urgenza
Il provvedimento è eccezionale sia per i contenuti, sia per la decisione adottata dal Board di rinunciare a pubblicare sul sito la bozza di emendamento e concedere un pur breve periodo per la raccolta di lettere di commento (uno dei due membri francesi del Board aveva chiesto una settimana per raccogliere commenti). Si è deciso invece per la massima celerità, innovando anche nella prassi. Forse perché la settimana scorsa il Fasb nelle lettere di commento alla bozza di interpretazione dello Sfas 157 aveva raccolto per lo più segni di intolleranza verso il mark-to-market. Basti riportare l'incipit della lettera di commento classificata dal Fasb con il n. 10: «Possano le anime di chi ha sviluppato lo Sfas 157 bruciare nel settimo cerchio dell'Inferno di Dante (i violenti contro il prossimo, ndr). Nei fatti questo principio contabile non riflette la realtà economica e obbliga a redigere un bilancio di liquidazione distorcendo la rappresentazione di utili e cash flows». Un po' rude, ma senz'altro efficace.


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